Liquidazione del regime dei beni in caso di decesso
Se il testatore lascia un coniuge, prima che venga divisa l'eredità ha luogo la liquidazione del regime dei beni. Da ciò risultano le parti del patrimonio che spettano al coniuge superstite e quelle che confluiscono nella massa ereditaria del coniuge deceduto.
Partecipazione agli acquisti
Se i coniugi non hanno stipulato alcun accordo relativo al regime dei beni specifico tramite un contratto matrimoniale, si applicano le disposizioni legali del regime dei beni ordinario della partecipazione agli acquisti.
In questo caso si distinguono quattro categorie patrimoniali:
- Beni propri della moglie
- Beni propri del marito
- Acquisti della moglie
- Acquisti del marito
I beni propri comprendono i valori patrimoniali apportati dai coniugi nel matrimonio, nonché donazioni o eredità ricevute dopo la stipula del matrimonio. I proventi derivanti dai beni propri (redditi da affitti, risparmi da proventi di lavoro e entrate pensionistiche) vengono inseriti negli acquisti del rispettivo coniuge.
Il coniuge superstite riceve per legge:
- i suoi beni propri,
- la metà dei suoi acquisti,
- la metà degli acquisti del coniuge deceduto.
Confluiscono nell'eredità del coniuge deceduto:
- i beni propri del defunto,
- la metà degli acquisti del coniuge superstite,
- la metà degli acquisti del defunto.
Cosa regolamenta un contratto matrimoniale?
In un contratto matrimoniale i coniugi possono stabilire un diverso regime dei beni, come ad esempio la comunione o la separazione dei beni. Anche all'interno del regime dei beni ordinario della partecipazione agli acquisti, si possono apportare modifiche alle disposizioni di legge. Ad esempio, si può concordare che la somma degli acquisti di entrambi i coniugi vada interamente al coniuge superstite alla morte dell'altro coniuge. In tal modo, solo i beni propri del deceduto confluiscono nella massa ereditaria.
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