Cassa pensioni – Il principio di base
Le casse pensioni sono gli organi esecutivi della previdenza professionale. Costituiscono il 2° pilastro del modello svizzero dei 3 pilastri. Le loro prestazioni integrano le rendite del 1° pilastro (AVS/AI). L'obiettivo: con gli averi dei due pilastri, gli assicurati e i loro familiari dovrebbero essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita dopo il pensionamento e in caso di invalidità e decesso. Le prestazioni di vecchiaia del 1° e 2° pilastro previste dalla legge dovrebbero ammontare al 60% dell'ultimo reddito prima del pensionamento, secondo l'obiettivo sociopolitico delle prestazioni.
Il sistema di capitalizzazione
Nel 2° pilastro, ogni persona assicurata risparmia per sé stessa. Affinché questo avere personale cresca fino al momento del pensionamento, la cassa pensioni lo investe sul mercato dei capitali. Ciò che si riceve come rendita o capitale in età avanzata è stato risparmiato durante la carriera professionale insieme al datore di lavoro. Questa forma di finanziamento è chiamata sistema di capitalizzazione. Al contrario, l'AVS è finanziata con il sistema di ripartizione. Parola chiave: patto generazionale.
Soglia d'entrata e deduzione di coordinamento
Due concetti importanti della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) sono la soglia d'entrata e la deduzione di coordinamento:
- La soglia d'entrata determina il reddito a partire dal quale una persona con attività lucrativa è obbligatoriamente assicurata nella cassa pensioni. Attualmente questa soglia è fissata a uno stipendio annuale di CHF 22'050.–.
- La deduzione di coordinamento è un importo prestabilito che viene dedotto dal salario annuale. Il risultato è il salario assicurato nel 2° pilastro. Attualmente la deduzione di coordinamento è fissata in CHF 25'725.–. Tuttavia, le casse pensioni possono rinunciare alla deduzione di coordinamento o ridurla.
Importante: sia la soglia d'entrata, sia la deduzione di coordinamento valgono per ogni datore di lavoro e non per il salario cumulativo. Questo rende più difficile assicurare i salari bassi, che interessano maggiormente i lavoratori a tempo parziale e quelli che hanno più di un'occupazione.
Regime obbligatorio rispetto a regime sovraobbligatorio
Nella parte obbligatoria della previdenza professionale sono assicurati per invalidità e decesso tutti i dipendenti a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età che guadagnano più di 22'050.– franchi l'anno (cfr. soglia d'entrata). I contributi di risparmio per la previdenza per la vecchiaia si versano a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24° anni. Vengono dedotti direttamente dal salario e il datore di lavoro ne finanzia la metà. I contributi di risparmio di legge ammontano al 7, 10, 15 o 18% in base all'età; più si è anziani, più sono alti.
I salari e le componenti salariali che non sono soggetti ad assicurazione obbligatoria possono essere assicurati facoltativamente nel cosiddetto regime sovraobbligatorio. Ad esempio:
- salari annui inferiori alla soglia d'entrata;
- salari con deduzioni di coordinamento inferiori a quanto prescritto dalla legge;
- salari con deduzioni per le casse pensioni volontariamente superiori a quanto prescritto dalla legge;
- la quota del salario annuale eccedente l'importo di CHF 88'200.–.
L'85% dei lavoratori è assicurato nella parte sovraobbligatoria della previdenza professionale.
Il tasso di conversione
Gli assicurati possono prelevare il loro avere di vecchiaia sotto forma di versamento di capitale una tantum o come rendita mensile. L'ammontare della rendita è determinato dal cosiddetto tasso di conversione.
Nella parte obbligatoria della cassa pensioni, il tasso di conversione è prescritto dalla legge; attualmente è pari al 6.8%. Se, ad esempio, il capitale di vecchiaia risparmiato ammonta a CHF 500'000.–, la beneficiaria o il beneficiario riceve CHF 34'000.– all'anno o CHF 2'833.– al mese.
Nel settore sovraobbligatorio della previdenza professionale, in linea di massima le casse pensioni possono scegliere liberamente il tasso di conversione. In media è pari al 5% circa.
Per calcolare la rendita di vecchiaia esistono due metodi:
- tasso di conversione differenziato: all'avere di vecchiaia obbligatorio viene applicato il tasso di conversione previsto dalla legge; alle componenti sovraobbligatorie del salario si applica un tasso scelto liberamente, ad esempio il 5.2%;
- tasso di conversione unico: la cassa pensioni applica all'intero avere di vecchiaia un unico tasso di conversione (ad esempio il 5.4%).
Importante: la rendita erogata non può mai essere inferiore alla prestazione minima prevista dalla legge (= tasso di conversione di legge x avere di vecchiaia obbligatorio).