In virtù della modifica dell'ordinanza del Consiglio federale, se esercitate un'attività lucrativa in futuro avrete 10 anni di tempo per recuperare i mancati versamenti nel pilastro 3a e colmare le lacune risultanti beneficiando di agevolazioni fiscali.
Cosa significa questo concretamente?
- Si generano lacune solo nel caso in cui non sia stato versato l'importo massimo nel pilastro 3a seppur essendovi legittimati. Ciò presuppone un reddito da lavoro soggetto all'AVS nell'anno corrispondente.
- Il versamento retroattivo avviene in aggiunta all'importo del pilastro 3a dell'anno in corso versato integralmente.
- Il versamento retroattivo massimo consentito corrisponde al «piccolo contributo» (2025: CHF 7'258, vale anche per i lavoratori indipendenti).
- L'eventuale lacuna nei versamenti in un dato anno non può essere ripartita su più anni, ma deve essere compensata con un versamento unico. Con il riscatto potete invece colmare le lacune di diversi anni civili.
- Il tempo massimo entro cui colmare le lacune è di dieci anni.
- Le lacune generate da eventuali pause dal lavoro per formazione/perfezionamento professionale o congedi parentali non possono essere colmate se in questi anni non è stato conseguito alcun reddito soggetto all'AVS.
I versamenti supplementari retroattivi sono possibili solo per colmare lacune future e sono effettuabili a partire dal 1° gennaio 2026.