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Finanziare l'abitazione di proprietà con gli averi previdenziali

Tutto ciò che occorre sapere

Utilizzate preferibilmente il pilastro 3a per il prelievo anticipato degli averi previdenziali in caso di acquisto di una proprietà di abitazione.

 

I fondi propri apportati non possono consistere esclusivamente in averi del 2° pilastro.

 

Per evitare perdite nelle prestazioni di vecchiaia, il prelievo anticipato dal 2° pilastro dovrebbe essere rimborsato entro il momento del pensionamento.

 

Anche le ristrutturazioni o gli investimenti volti a incrementare il valore dell'abitazione di proprietà possono essere finanziati con averi previdenziali.

 

A partire dal 50° anno di età, si applicano regole diverse per il prelievo anticipato o costituzione in pegno dell'avere della cassa pensioni.

Informazioni importanti sul finanziamento dell'abitazione di proprietà con gli averi previdenziali 

L'acquisto di una proprietà di abitazione è un investimento sensato per il futuro. Per finanziare la propria abitazione, è consigliabile effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno dagli averi previdenziali, preferibilmente dal pilastro 3a e non dal 2° pilastro. In questo modo si evitano riduzioni delle prestazioni di vecchiaia. Importante: Almeno il 10% dei fondi propri deve provenire da valori patrimoniali diversi dal 2° pilastro. Gli averi previdenziali possono essere utilizzati solo per finanziare l'abitazione di proprietà principale a uso proprio. Appartamenti di vacanza, oggetti a reddito, ecc., non possono essere finanziati con gli averi previdenziali.

Gli averi previdenziali possono essere utilizzati anche per ristrutturazioni o per investimenti volti a incrementare il valore dell'abitazione di proprietà, per i rimborsi di prestiti ipotecari o per l'acquisto di partecipazioni alla proprietà di abitazione. Dopo il 50° anno di età, sono previste limitazioni al prelievo anticipato o costituzione in pegno dal 2° pilastro. In ogni caso, si raccomanda di pianificare per tempo e di farsi consigliare dalla propria banca.

Per finanziare l'acquisto dell'abitazione a uso proprio possono essere prelevati anticipatamente o costituiti in pegno averi previdenziali del 2° pilastro e del pilastro 3a. Il testo che segue è incentrato sul prelievo anticipato di averi previdenziali dalla cassa pensioni, poiché il prelievo anticipato del 2° pilastro ha un impatto maggiore rispetto alla costituzione in pegno in termini di prestazioni di vecchiaia e di rischio.

Scoprite di più sui vantaggi e sugli svantaggi del prelievo o della costituzione in pegno di averi previdenziali

Il pilastro 3a è preferibile al 2° pilastro per il prelievo anticipato

In caso di prelievo anticipato dal pilastro 3a non vengono ridotte le prestazioni assicurative. Se invece si prelevano anticipatamente gli averi dal 2° pilastro, si riducono le prestazioni di vecchiaia. La riduzione o meno delle prestazioni di rischio in caso di decesso o invalidità dipende dalla cassa pensioni. Per evitare perdite successive e poter godere di un pensionamento sicuro, il prelievo anticipato dal 2° pilastro dovrebbe essere rimborsato possibilmente entro il momento del pensionamento.

 Prelievo anticipato dalla cassa pensioniPrelievo anticipato dal pilastro 3a
Vantaggi
  • Il risparmio patrimoniale di solito è maggiore
  • È possibile un prelievo di capitale scaglionato per ottimizzare le imposte
  • È possibile un recupero nella cassa pensioni
  • Le prestazioni di vecchiaia e di rischio del 2° pilastro rimangono in essere
  • Il capitale del pilastro 3a viene considerato come fondi propri di qualità primaria
  • I riscatti nella cassa pensioni sono possibili senza limitazioni e sono fiscalmente deducibili
  • Nessuna limitazione del diritto di alienazione (nessuna iscrizione nel registro fondiario)
Svantaggi
  • Riduzione delle prestazioni di vecchiaia
  • A seconda della cassa pensioni: prestazioni di rischio ridotte in caso di invalidità e decesso
  • Il patrimonio della cassa pensioni non viene considerato come fondi propri di qualità primaria 
  • I riscatti nella cassa pensioni fiscalmente deducibili sono di nuovo possibili solo dopo il recupero completo del prelievo anticipato PPA 
  • Limitazione del diritto di alienazione (iscrizione nel registro fondiario)
  • Di solito meno patrimonio risparmiato
  • Un rimborso nel pilastro 3a non è possibile
  • Assicurazioni vita di capitale 3a: valore di riscatto ridotto

Il prelievo anticipato dal 2° pilastro senza rimborso comporta una lacuna previdenziale

Un prelievo anticipato dal 2° pilastro senza un successivo rimborso comporta una riduzione delle prestazioni di vecchiaia, in quanto l'avere di vecchiaia della cassa pensioni viene ridotto dell'importo prelevato in anticipo e gli interessi e gli interessi composti non vengono più accreditati. Quanto maggiore è il prelievo anticipato e quanto più anticipatamente viene effettuato, tanto maggiore è la riduzione delle prestazioni di vecchiaia. La riduzione delle prestazioni di vecchiaia può far sì che l'abitazione di proprietà nella terza fase della vita non sia più sostenibile. Per garantire la possibilità di rimanere in un'abitazione di proprietà dopo il pensionamento, già al momento del prelievo anticipato dalla cassa pensioni dovreste preventivare il relativo rimborso. 

Il 2° pilastro non può costituire la totalità dei fondi propri

Almeno il 10% dei fondi propri necessari per l'abitazione di proprietà deve essere costituito dai cosiddetti fondi propri di qualità primaria. Il capitale del pilastro 3a viene considerato come fondi propri di qualità primaria a differenza del capitale del 2° pilastro che è considerato come altri fondi propri. Se gli averi del 2° pilastro vengono utilizzati come fondi propri, oltre al 2° pilastro è necessario utilizzare almeno il 10% di fondi propri di qualità primaria provenienti da altri valori patrimoniali.

Maggiori informazioni sulla differenza fra i fondi propri

Altri scopi di utilizzo degli averi previdenziali 

Oltre che per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione a uso proprio, è possibile prelevare anticipatamente gli averi previdenziali anche per i seguenti scopi:

  • in caso di ristrutturazioni o investimenti volti a incrementare il valore dell'abitazione di proprietà a uso proprio (non di lusso)
  • come rimborso del vostro debito ipotecario (solo in caso di proprietà di abitazione a uso proprio)
  • per l'aquisto di partecipazioni alla proprietà di abitazione

I prelievi di capitale dal 2° pilastro dopo il 50° anno di età

Dopo il compimento del 50° anno di età, non è più possibile utilizzare l'intero patrimonio della cassa pensioni del 2° pilastro per la proprietà di abitazione. A partire da questo momento è disponibile per il pagamento solo l'importo dell'avere indicato al compimento del 50° anno di età o la metà dell'importo dell'avere della cassa pensioni disponibile al momento del prelievo, a seconda di quale sia l'importo più alto.

Prelievo anticipato dal 2° pilastro in caso d'invalidità

Il prelievo anticipato PPA dal 2° pilastro e il suo rimborso sono possibili in caso d'invalidità fino alla data in cui l'assicurazione federale per l'invalidità decide se esiste un diritto alle prestazioni AI. Solo allora si verifica il cosiddetto caso di previdenza, ossia da questo momento in poi non è più possibile effettuare un prelievo anticipato e rimborsare gli averi previdenziali. Il rimborso volontario del prelievo anticipato prima di tale decisione consente di evitare riduzioni delle prestazioni in presenza di rendite d'invalidità da parte della cassa pensioni. Ciò può essere utile per le persone incapaci al guadagno e che sono assicurate presso una cassa pensioni che eroga prestazioni di rischio in base all'avere di vecchiaia disponibile.

Prelievo anticipato dal 2° pilastro in caso di divorzio

Nella ripartizione della prestazione di uscita in caso di divorzio si deve tenere conto di tutti i diritti derivanti dai rapporti previdenziali. Ciò significa che devono essere presi in considerazione sia gli averi della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria sia le prestazioni previdenziali derivanti da polizze o conti di libero passaggio. Poiché in caso di divorzio devono essere presi in considerazione tutti i diritti del 2° pilastro, nel calcolo devono essere inclusi anche gli averi di libero passaggio prelevati anticipatamente nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, in quanto tali averi sono legati a uno scopo previdenziale.

In base alle disposizioni di legge, l'uscita di capitale dovuta a un prelievo anticipato PPA effettuato durante il matrimonio e la corrispondente perdita di interessi devono essere imputati proporzionalmente all'avere previdenziale accumulato prima del matrimonio e successivamente fino al prelievo. Pertanto, gli istituti di previdenza richiedono sia la data del matrimonio sia la data del prelievo anticipato PPA.

Prelievo anticipato dal 2° pilastro in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario PPA prima del raggiungimento dell'età di riferimento, si pone la questione se il prelievo anticipato debba essere rimborsato o meno. Se al momento del decesso non sono maturate né rendite per superstiti né un capitale di decesso, il prelievo anticipato deve essere rimborsato alla cassa pensioni dagli eredi. Se, invece, ai superstiti spettano prestazioni previdenziali, l'obbligo di rimborso non sussiste. Per legge, i coniugi e, se soddisfano i requisiti, anche i figli hanno diritto alle prestazioni per i superstiti e quindi non sono tenuti a rimborsare il prelievo anticipato. Tuttavia, l'obbligo di rimborso viene meno solo se i superstiti hanno diritto a prestazioni per i superstiti ai sensi del regolamento. La persona deceduta deve aver modificato di conseguenza l'ordine dei beneficiari quando era in vita. Ciò è rilevante per le coppie non sposate senza figli aventi diritto. Se ad esempio il partner in concubinato non risulta essere beneficiario in modo esplicito presso la cassa pensioni, il prelievo anticipato deve essere restituito. Ciò vale anche se il partner è stato nominato erede nel testamento o nel contratto successorio. Non è sempre possibile nominare come beneficiario il partner in concubinato.

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Sintesi

Prelievo anticipato: il pilastro 3a è preferibile al 2° pilastro

Potete utilizzare in anticipo i vostri averi previdenziali del 2° pilastro o del pilastro 3a per realizzare il sogno di un'abitazione di proprietà. A tale scopo il pilastro 3a è preferibile al 2° pilastro. A ciò si aggiunge il fatto che il 2° pilastro non può costituire la totalità dei fondi propri. Almeno il 10% deve provenire da cosiddetto capitale proprio di qualità primaria.

Il prelievo anticipato dal 2° pilastro comporta riduzioni delle prestazioni

Il prelievo anticipato di averi previdenziali dal 2° pilastro senza successivo rimborso comporta prestazioni di vecchiaia più basse e, a seconda della cassa pensioni, prestazioni di rischio ridotte in caso di invalidità e decesso. Il prelievo anticipato dal pilastro 3a non comporta alcuna riduzione delle prestazioni, ma entrambe le varianti sono soggette a imposte. Scoprite quali sono le conseguenze fiscali di un prelievo anticipato per PPA.

Prelievo anticipato PPA in caso di emergenza

Un divorzio, un caso d'invalidità o di decesso: questi eventi hanno degli effetti sul prelievo anticipato PPA. In caso d'invalidità il rimborso del prelievo anticipato PPA è possibile fino alla decisione in merito alle prestazioni AI. In caso di decesso, l'obbligo di rimborso viene meno se i superstiti hanno diritto a prestazioni per i superstiti ai sensi del regolamento. In caso di divorzio i prelievi anticipati PPA vengono ripartiti. Tuttavia un divorzio ha conseguenze ancor più rilevanti per l'abitazione di proprietà comune.

Domande frequenti sul finanziamento di un'abitazione di proprietà con averi previdenziali

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