Informativa al pubblico

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In qualità di organizzazione centrale, il Gruppo Raiffeisen è tenuto all'adempimento delle prescrizioni in materia di fondi propri ed è pertanto subordinato agli obblighi di pubblicazione previsti in materia di vigilanza. La pubblicazione avviene conformemente alle direttive dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e alla Circolare FINMA 2016/1 «Pubblicazione – banche».

 

Gruppo Raiffeisen

In qualità di organizzazione centrale, il Gruppo Raiffeisen è tenuto all'adempimento delle prescrizioni in materia di fondi propri ed è pertanto soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti in materia di vigilanza relativi a rischi, dotazione di fondi propri e liquidità.

La presente pubblicazione si basa sulla Circolare FINMA 2016/1 «Pubblicazione – banche». Le informazioni quantitative pubblicate forniscono indicazioni nell'ottica della copertura mediante fondi propri ai sensi dell'OFoP. Queste talvolta non si possono confrontare direttamente con i dati indicati nel conto consolidato (Ottica Direttive contabili – banche secondo la Circolare FINMA 2020/1).

Il perimetro di consolidamento rilevante per il calcolo dei fondi propri coincide con quello utilizzato per l'allestimento dei conti. Con la disposizione del 16 giugno 2014 la Banca nazionale svizzera ha dichiarato il Gruppo Raiffeisen rilevante per il sistema. Le disposizioni relative alla rilevanza sistemica prevedono un'ulteriore pubblicazione della situazione dei fondi propri. I rispettivi dati sui requisiti di capitale ponderati per il rischio e sui requisiti di capitale non ponderati (leverage ratio) sono riportati nell'Appendice 3 della presente pubblicazione.

 

Raiffeisen Svizzera

A livello di Raiffeisen Svizzera, i requisiti di informativa esistono sotto forma di tabelle ≪KM1: principali indici regolamentari≫ e ≪Allegato 3: Informativa sulle banche di rilevanza sistemica≫.

Ai sensi dell'art. 10 cpv. OFoP la FINMA può consentire a una banca di consolidare già a livello di singolo istituto società del Gruppo attive nel settore finanziario in considerazione delle loro strette relazioni con la Banca (consolidamento singolo).

Dal 31 dicembre 2016 presso Raiffeisen Svizzera i fondi propri vengono conteggiati sulla base del consolidamento singolo con l'approvazione della FINMA. Per il resto non esistono scostamenti tra il perimetro di consolidamento normativo e quello tecnico relativo all'allestimento dei conti.

 

Banche Raiffeisen

Le singole Banche Raiffeisen in quanto membri dell'organizzazione centrale rimangono escluse dall'adempimento delle direttive riguardanti i fondi propri e non sono quindi nemmeno soggette agli obblighi di pubblicazione (articolo 10 OF oP e circolare FINMA 2016/1 Rz 11).