Obbligo di assistenza
I coniugi hanno un obbligo coniugale di assistenza, cioè in generale sono obbligati a cooperare alla prosperità reciproca dell'unione. I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Quest'obbligo di assistenza non si applica al concubinato.
Non vi è alcun obbligo legale di fornire assistenza in caso di concubinato. Tuttavia, se uno dei due partner dipende dall'assistenza sociale, l'altro può essere tenuto a fornire un sostegno finanziario se il concubinato è considerato stabile. Sussiste un concubinato stabile se i partner convivono da almeno due anni o hanno un figlio in comune.
Obbligo di informazione
Ogni coniuge ha il diritto di ottenere informazioni complete sulla situazione economica del proprio partner sia in Svizzera sia all'estero. Ciò riguarda sia il reddito sia il patrimonio e gli impegni economici. L'obbligo di informazione non si applica al concubinato.
Diritto all'informazione e alla rappresentanza medica
Se non è presente né un mandato precauzionale né una direttiva del paziente, il/la coniuge o il/la partner registrato/a gode del diritto di rappresentanza per legge. Il prerequisito è che sia nello stesso nucleo familiare della persona incapace di discernimento o che la assista regolarmente. L'operatore sanitario può informare i parenti sul vostro stato di salute solo con il vostro consenso. Tuttavia, se non siete ritenuti capaci di discernere e non avete un rappresentante, il medico può fornire informazioni ai vostri parenti.
In linea di principio, le persone che convivono nello stesso nucleo familiare hanno il diritto legale di essere informate e rappresentate nelle questioni mediche. Tuttavia, si raccomanda un'ulteriore procura per la richiesta di informazioni da presentare all'occorrenza. In tal modo si evitano lunghi chiarimenti sull'effettiva comunione domestica.
Regime dei beni
In Svizzera esistono tre diversi regimi dei beni: partecipazione agli acquisti, comunione dei beni e separazione dei beni. Salvo accordi diversi, alle coppie sposate si applica il regime dei beni ordinario, la cosiddetta partecipazione agli acquisti. A differenza del matrimonio o dell'unione domestica registrata, il concubinato non impatta sul regime dei beni e non è disciplinato dalla legge. Di conseguenza, le disposizioni del regime dei beni del diritto matrimoniale non possono essere applicate per analogia al concubinato. Tuttavia, con un contratto di concubinato è possibile definire alcune regole di base per la convivenza non matrimoniale.