Peculiarità dei tre pilastri
1° pilastro (AVS)
Le coppie sposate beneficiano dei contributi AVS del coniuge. Se uno dei due coniugi non svolge un'attività lucrativa, è esonerato dall'obbligo contributivo. Nel caso di coppie in concubinato, ognuno versa i contributi AVS per se stesso. Ciò significa che un partner in concubinato senza attività lucrativa è considerato una «persona che non esercita attività lucrativa» ai fini dell'AVS e deve pagare i propri contributi. In tale contesto, occorre considerare le lacune contributive in caso di eventuale cessazione dell'attività lucrativa.
All'età di pensionamento, le rendite di vecchiaia AVS vengono plafonate per le coppie sposate. Se la somma delle due rendite singole supera il 150% della rendita massima AVS, esse vengono ridotte proporzionalmente. I partner delle coppie in concubinato ricevono entrambi una rendita singola individuale che non è limitata.
In caso di decesso, il coniuge superstite riceve una rendita per vedovi purché soddisfi i requisiti previsti dalla legge sull'AVS. Nel caso delle coppie in concubinato, il partner superstite non può far valere alcun diritto. Nel caso della rendita per orfani, invece, è ininfluente che la coppia sia sposata o meno.
2° pilastro (LPP e LFLP)
In caso di decesso, il coniuge superstite riceve per legge una rendita per vedovi se ha figli a carico da mantenere o ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni. Anche le persone divorziate, in presenza di determinate circostanze, hanno diritto a una rendita da parte della cassa pensioni. Per le coppie in concubinato, la concessione delle prestazioni dipende dal regolamento della rispettiva cassa pensioni. Per questo motivo è utile chiarire questo aspetto con la cassa pensioni in tempo di vita, in quanto le rendite ai partner in concubinato non sono regolamentate dalla legge. Se non sono previste prestazioni, un'assicurazione privata sulla vita può colmare la lacuna previdenziale e coprire il partner.
In caso di decesso di una persona sposata che lascia un conto/una polizza di libero passaggio, la prestazione in capitale viene versata principalmente al coniuge superstite. Anche i figli in affidamento e gli eventuali coniugi divorziati possono figurare come beneficiari, a condizione che abbiano diritto alle prestazioni ai sensi dell'LFLP. In misura limitata possono essere definiti beneficiari aggiuntivi. Nel caso di coppie non sposate, ad esempio, può figurare come beneficiario un partner in concubinato. In ogni caso, è importante informare per tempo la fondazione di libero passaggio riguardo a chi si desidera inserire come beneficiario.
3° pilastro (previdenza privata 3a)
Nel caso delle coppie sposate, secondo l'ordine dei beneficiari previsto per legge il patrimonio previdenziale del pilastro 3a va sempre per primo al coniuge superstite. Le coppie in concubinato possono definirsi reciprocamente come beneficiari nell'ambito dell'ordine dei beneficiari previsto per legge ma devono comunicarlo alla fondazione di previdenza in tempo di vita. L'ordine dei beneficiari nelle assicurazioni sulla vita della previdenza non vincolata (pilastro 3b) può essere strutturato in modo personalizzato in conformità alla Legge sul contratto d'assicurazione. I valori patrimoniali residui dopo il decesso vengono trasferiti agli eredi aventi diritto in conformità al diritto successorio e, in caso di coppie sposate, anche in conformità al regime dei beni fra i coniugi.