Rendite di vecchiaia
Si acquisisce il diritto a una rendita di vecchia dell'AVS con il raggiungimento dell'età di riferimento. Gli uomini e, dalla riforma AVS 21, anche le donne hanno diritto alla loro rendita di vecchiaia con il compimento del 65° anno di età. Per le donne nate tra il 1961 e il 1964, la cui età di pensionamento viene gradualmente aumentata, valgono delle regole transitorie.
L'effettivo ammontare della rendita di vecchiaia è determinato dal numero di anni di contribuzione. È possibile aumentare la rendita di vecchiaia attraverso accrediti per compiti educativi e assistenziali. Soltanto un periodo di contribuzione completo di 44 anni genera una rendita completa. Una durata di contribuzione inferiore dà luogo a una rendita parziale.
La rendita di vecchiaia per il coniuge o la coniuge viene «plafonata» al 150%. Questo significa che se entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia, la somma delle rendite individuali viene ridotta. In totale viene pagata al massimo una rendita del 150%.
Rendita per i superstiti
Vedove o vedovi e orfani ricevono una rendita dal 1° pilastro. Hanno diritto a una rendita per vedove o vedovi i coniugi e i divorziati. Per le mogli valgono tuttavia altre condizioni rispetto ai mariti e ai divorziati.