2° pilastro: previdenza professionale
La previdenza professionale rappresenta il secondo dei 3 pilastri che formano il sistema previdenziale svizzero ed è costituita dalla cassa pensioni. Grazie alla cassa pensioni, gli assicurati e i loro familiari possono mantenere invariato il tenore di vita anche dopo il pensionamento, come pure in caso d'invalidità e di decesso. Il secondo pilastro è disciplinato dalla Legge sulla previdenza professionale (LPP). Questa stabilisce che i lavoratori effettuano i versamenti nella cassa pensioni tramite il datore di lavoro.
Nel 2° pilastro rientrano anche la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l'assicurazione sovraobbligatoria per LPP e LAINF e la Legge sul libero passaggio (LFLP).
CP, cassa pensioni
Insieme al 1° pilastro, le rendite legali della cassa pensioni coprono circa il 60–70% dell'ultimo salario. Tale disponibilità finanziaria dovrebbe essere sufficiente a mantenere il consueto tenore di vita anche dopo il pensionamento. La cassa pensioni versa anche le rendite integrative d'invalidità e per i superstiti.
Prestazioni di libero passaggio
Quando una persona assicurata presso una cassa pensioni termina il rapporto di lavoro, cambia impiego o si trasferisce all'estero, l'avere della cassa pensioni viene temporaneamente trasferito su un conto di libero passaggio. La Legge sul libero passaggio (LFLP) stabilisce le modalità per il trasferimento dell'avere della previdenza professionale a una nuova cassa pensioni.
Prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni protegge dalle conseguenze finanziarie di infortuni e malattie professionali. Anche questa assicurazione integra le prestazioni sotto forma di rendita del 1° pilastro in caso d'invalidità e decesso.