Accrediti per compiti educativi
Per ogni anno in cui una persona assicurata si occupa di figli di età inferiore ai 16 anni, viene sommato al reddito da attività lucrativa un importo supplementare, chiamato accredito per compiti educativi, ai fini del calcolo della rendita AVS/AI. Questi accrediti non sono versamenti diretti in denaro, bensì supplementi al reddito da attività lucrativa che sono inclusi successivamente nel calcolo della rendita. Gli accrediti per compiti educativi ammontano a tre volte la rendita annua minima valida nel momento in cui insorge il diritto alla rendita. Gli accrediti compensano il lavoro educativo svolto dai genitori e quindi incrementano in seguito la pensione AVS, che non può comunque superare la rendita massima.
L'autorità parentale è il criterio per riconoscere il diritto all'accredito per compiti educativi. Se l'autorità parentale è esercitata da un solo genitore, quest'ultimo potrà automaticamente beneficiare dell'integralità dell'accredito per compiti educativi. Per i genitori che esercitano insieme l'autorità parentale, l'attribuzione dell'accredito per compiti educativi dipende dallo stato della coppia, ossia se i genitori sono coniugati, non coniugati o divorziati, e dalla misura in cui ciascuno presta assistenza ai figli comuni.